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Il 26 novembre, la nuova Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 23 ottobre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sulla protezione delle persone segnalanti sulle violazioni del diritto dell’Unione.

La presente direttiva è entrata in vigore ufficialmente il 17 dicembre, lasciando agli Stati membri un periodo di 2 anni per recepire la Direttiva nei rispettivi regolamenti nazionali.

La Direttiva affronta principalmente le seguenti questioni:

  • Stabilisce l’obbligo per le aziende di abilitare nelle rispettive organizzazioni Canali di denuncie e definisce il modo in cui queste devono essere configurate.
  • Richiede agli Stati membri di adottare le misure di protezione necessarie per garantire la protezione delle persone che decidono di fare buon uso di questi canali.

Per quanto riguarda la prima questione, la presente Direttiva prevede che le persone giuridiche del settore privato con 50 o più lavoratori debbano attuare canali di denuncia interni. Anche in alcuni casi, dopo un’adeguata valutazione del rischio e tenendo conto della natura delle attività dell’entità in questione, possono anche essere tenuti a istituire tali canali con entità con meno di 50 lavoratori. L’obbligo di cui sopra si applica a tutte le persone giuridiche nel settore pubblico, indipendentemente dal numero di lavoratori, lasciando comunque la possibilità agli Stati membri di esentare quelli con meno di 50 lavoratori.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Direttiva prevede espressamente il divieto di qualsiasi tipo di rappresaglia nei confronti di persone che desiderano denunciare attraverso i canali di cui sopra. In particolare, ai fini della presente Direttiva vengono prese in considerazione ritorsioni: sospensione, licenziamento o misure equivalenti; degrado o rifiuto della promozione; il cambio di posizione lavorativa, il cambio di posizione sul posto di lavoro, la riduzione del salario o il cambio di orario di lavoro; rifiuto della formazione; tra gli altri.

Per garantire l’assenza di rappresaglie, le persone che comunicano informazioni attraverso i canali di denuncia non saranno considerate aver violato alcuna restrizione alla divulgazione delle informazioni e non si assumeranno alcuna responsabilità, a condizione che avessero ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione di tali informazioni era necessaria per rivelare un’infrazione ai sensi della presente direttiva. Allo stesso modo, i denuncianti non si assumono alcuna responsabilità per l’acquisizione o l’accesso alle informazioni comunicate, a condizione che tale acquisizione o accesso non costituiscano di per sé un reato.

Con l’obiettivo di garantire una copertura completa ai denuncianti, si prevede inoltre di adottare misure di sostegno quali: informazioni e consulenza complete e gratuite sulle procedure e risorse disponibili, protezione contro rappresaglie e diritti della persona interessata; la fornitura di assistenza finanziaria e supporto psicologico nell’ambito di un processo giudiziario; tra gli altri.

Tuttavia, si è concluso che l’obbligo di disporre di canali di denuncia da parte delle società è già una realtà imposta dall’Unione Europea. Di conseguenza, le società devono abilitare questi canali ed eseguire una gestione di questi ultimi in conformità con le disposizioni della nuova normativa.