
Il vincolo della società alla delibera di distribuzione dei dividendi nelle società spagnole: quando nasce un credito esigibile e perché non può essere revocato
Nella prassi societaria non sono infrequenti situazioni in cui, una volta deliberata la distribuzione dei dividendi, la società tenti di rinviarne o neutralizzarne il pagamento mediante successive delibere, soprattutto in presenza di mutamenti dell’assetto azionario o di circostanze economiche sopravvenute.
Sul punto si è recentemente pronunciata l’Audiencia Provincial di Madrid (sez. 28ª, sentenza 11 luglio 2025, n. 233/2025), affrontando un caso emblematico, in cui un socio aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di un dividendo precedentemente deliberato, quando egli era ancora socio unico, nonostante nel frattempo fosse intervenuto un cambiamento nella compagine societaria.
La società si opponeva alla domanda sostenendo che il pagamento fosse stato legittimamente rinviato mediante decisioni del nuovo socio, dapprima a causa della pandemia da Covid-19, e successivamente per le difficoltà economiche del settore di riferimento.
Il Tribunale spagnolo ha accolto integralmente la domanda dell’attore, decisione poi confermata in appello. La Corte ha affermato un principio di particolare rilievo: la delibera di distribuzione dei dividendi genera, in capo al socio, un vero e proprio diritto di credito nei confronti della società, dal quale quest’ultima non può unilateralmente liberarsi mediante successive deliberazioni.
In particolare, la delibera che stabilisce l’an e il quantum del dividendo, nonché la data di pagamento, trasforma il diritto astratto alla partecipazione agli utili in un diritto soggettivo, qualificabile come credito autonomo rispetto al rapporto sociale.
Ne consegue che eventuali delibere successive non possono incidere su tale credito già sorto, che entra a far parte del patrimonio del socio. Dunque, la posizione del socio creditore, sotto questo profilo, è assimilabile a quella di un terzo creditore: così come una delibera sociale non potrebbe modificare o estinguere un debito verso terzi, allo stesso modo non può incidere su un dividendo già deliberato.
Da ciò deriva anche un importante corollario pratico: il socio non è tenuto a impugnare le eventuali delibere successive che incidano sul dividendo già approvato, poiché tali atti sono inidonei a produrre effetti sul suo diritto di credito.
Infine, trattandosi di un’obbligazione pecuniaria, la società resta obbligata al pagamento del dividendo residuo senza che possano rilevare circostanze sopravvenute, neppure eventuali difficoltà economiche o stati di insolvenza, che non costituiscono causa di esonero dall’adempimento.
© Queste informazioni sono di proprietà di Escura, avvocati e commercialisti, e ne è vietata la riproduzione senza il permesso espresso.
Iscriviti alla Newsletter
Contattaci
I nostri uffici
→ Barcellona
→ Madrid
→ Tarragona












