contratti di agenzia

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Aspetti chiave da tener in conto nei contratti di agenzia in Spagna:

I parte: preavviso e indennita’ per clientela

Quando si sottoscrive un contratto di agenzia con un agente che opera in Spagna, è opportuno tener in considerazione determinati fattori che, sebbene a prima vista potrebbero sembrare di secondaria importanza, potrebbero dar luogo a spiacevoli grattacapi o, in alcuni casi, a controversie in tribunale.

In questa nota si illustra brevemente quanto disciplinato dalla normativa spagnola in materia di risoluzione del contratto tra le Parti, dunque i termini di preavviso e gli indennizzi economici

1. IL PREAVVISO

Il contratto si estingue alla scadenza del termine pattuito. Se il contratto è a tempo indeterminato è possibile recedere comunicandolo alla controparte con un determinato preavviso, ossia: 1 mese per ogni anno di vigenza del contratto, con un massimo di  6 mesi (le parti possono pattuire un termine piú lungo). Si precisa che laddove si continui a dare esecuzione ad un contratto a tempo determinato scaduto, questo si trasformerà in uno a tempo indeterminato anche se, ai fini del preavviso, si considera il periodo anteriore e successivo al termine del contratto. Qualora la vigenza del contratto fosse inferiore ad un anno, il preavviso è di 1 mese.

L’agente ha il diritto di ottenere un’indennità in caso di mancato di preavviso da parte del preponente?

L’indennità per omissione dell’obbligo di preavviso non è automatico. La giurisprudenza non è univoca in tal senso, poichè in certi casi fa ricadere sull’agente l’onere della prova del danno emergente e/o lucro cessante provocati dall’ omesso preavviso, mentre un’altra giurisprudenza afferma che il diritto all’indennizzo per mancato preavviso dipenderà dalle circostanze del caso (buona fede, rischio per gli affari in caso di preavviso ecc…).

La risoluzione immediata del contratto

La legge spagnola ammette la risoluzione immediata del contratto (a tempo determinato o indeterminato), in caso di violazione totale o parziale degli obblighi legali o contrattuali da parte dell’altro contraente o per stato di insolvenza (ossia fallimento).

2. INDENNITA’ DI CLIENTELA

In caso di risoluzione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), se l’agente ha acquisito nuovi clienti per la preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti preesistenti, questi ha diritto ad un indennizzo, se la preponente ottiene dalla precedente attività dell’agente sensibili vantaggi come prima e se il pagamento dell’indennizzo corrisponde ad equità.

L’agente non può rinunciare a tale diritto, né ridurlo al momento della stipulazione del contratto o prima. Il diritto di chiedere l’indennità di clientela termina un anno dopo la risoluzione del contratto.

L’agente avrà l’onere della prova, e il tribunale terrà conto di eventuali patti di non concorrenza, perdita di commissioni ecc… L’ammontare dell’indennità non è fissato dalla legge, ma non deve in ogni caso superare l’importo medio annuale delle provvigioni ottenute dall’agente negli ultimi cinque anni; se, invece, l’intera durata del rapporto contrattuale è inferiore, l’indennizzo viene calcolato sul relativo periodo.

3. RISARCIMENTO DANNI PER RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di violazione del contratto da parte dell’agente, in caso di risoluzione del contratto da parte del preponente, l’agente avrà il diritto di essere risarcito per i danni e pregiudizi causati da tale risoluzione (purchè non sia stato possibile ammortizzare eventuali investimenti).

E’ importante, dunque, che si tengano in considerazione i suddetti aspetti quando si stipula un contratto di agenzia con un agente in Spagna.

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