Skyscrapers, JapanIndichiamo a continuazione le principali informazioni in riferimento al regime giuridico spagnolo. Estratto da “Investimenti e Commerci in Spagna”, documento in cui analizziamo i principali aspetti giuridici, fiscali, del lavoro e processuali del sistema giuridico spagnolo, per poter fornire le informazioni necessarie alle persone interessate ad investire in Spagna.

 

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Presenza di una società italiana in Spagna

Costituzione di una società / filiale.
Succursale.

 

Forme giuridiche

– Società di Capitali (in particolare Società per Azioni e Società a Responsabilità Limitata).
– Società di Persone.

 

A)    La Società per Azioni (“Sociedad Anónima”)

Caratteristiche principali:

– Capitale sociale minimo: € 60.000,00. Versamento iniziale di almeno il 25%.

– Capitale suddiviso in azioni.

– Trasmissione di azioni: libertà di cessione delle azioni.

– Responsabilità limitata dell’azionista al suo conferimento.

– Tipo di conferimenti: in denaro e in natura (valore peritale dei beni).

– Organi sociali: Assemblea Generale degli Azionisti e Organo di Amministrazione.

– Forme dell’Organo di Amministrazione: un amministratore unico, due  amministratori (con firma disgiunta o congiunta), o un Consiglio di Amministrazione (Amministratori Delegati).

– Durata dell’incarico di amministratore: 6 anni, rieleggibili. Possono essere revocati in qualunque momento.

– Assemblea senza previa convocazione: Assemblea Universale.

 

B)     La Società a Responsabilità Limitata (“Sociedad Limitada”)

Caratteristiche principali:

– Capitale sociale minimo: € 3.000,00. Versamento iniziale totale.

– Capitale suddiviso in partecipazioni.

– Cessione partecipazioni mediante autorizzazione: libertà di trasferimento verso il proprio coniuge, parenti ascendenti e discendenti, socio e società del gruppo, salvo diversa disposizione statutaria.

– Responsabilità limitata del socio al suo conferimento.

– Tipo di conferimenti: in denaro e in natura. Perizia sul valore dei beni opzionale. Responsabilità solidale del conferente.

– Organi sociali: Assemblea Generale degli Azionisti e Organo di Amministrazione.

– Forme dell’Organo di Amministrazione: un amministratore unico, due  amministratori (con firma disgiunta o congiunta), o un Consiglio di Amministrazione (Amministratori Delegati).

– Durata dell’incarico di amministratore: indeterminata salvo diversa disposizione statutaria. Può essere revocato in qualunque momento.

– Assemblea senza previa convocazione: Assemblea Universale.

 

Formalità per la costituzione di una società

– Certificato disponibilità denominazione sociale.

– Versamento del capitale sociale.

– Ottenimento del NIE (numero di identificazione per gli stranieri) della persona fisica italiana socio o amministratore della società spagnola.

– Atto notarile di costituzione.

– Ottenimento del NIF (numero di identificazione fiscale) provvisorio e comunicazione del domicilio fiscale della società all’Agenzia delle Entrate, così come l’ottenimento del NIF spagnolo della società italiana che costituisce la società spagnola.

– Pagamento imposta sulla costituzione: 1% del capitale sociale (attualmente esente).

– Iscrizione atto di costituzione nel Registro delle Imprese del luogo in cui si trova la sede legale della società.

– Dichiarazione di investimento: Direzione Generale del Commercio e degli Investimenti: 1 mese dall’atto notarile di costituzione.

– Ottenimento del NIF definitivo.

 

Formalità per la costituzione di una succursale

– Verbale dell’Assemblea e Statuto della società madre, entrambi con Apostille dell’Aja e traduzione asseverata in spagnolo.

– Eventuale apertura di un conto corrente presso il quale depositare un fondo per la succursale.

– Atto notarile di costituzione della succursale.

– Ottenimento del NIF e comunicazione del domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate.

– Iscrizione atto di costituzione nel Registro delle Imprese. Non è necessario il certificato di disponibilità della denominazione sociale.

– Dichiarazione di investimento: Direzione Generale del Commercio e degli Investimenti: 1 mese dall’atto notarile di costituzione.