La plastic TAX

View pdf

La Spagna introduce nuove misure specifiche di economia circolare:
La plastic TAX, norme che regolamentano gli imballaggi e altre novità relative allo smaltimento e riciclo dei rifiuti

L’ordinamento spagnolo ha recepito la Direttiva (UE) 2018/851 mediante l’entrata in vigore della Legge 7/2022 (LRSC) che mira a promuovere un’economia circolare rivedendo le attuali normative sui rifiuti (c.d. “residuos”) e sui terreni contaminati, nonchè il Real Decreto 1055/2022, che ha novellato la disciplina spagnola sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

In sintesi, le principali novità sono le seguenti:

  1. Restrizioni su alcuni tipi di prodotti di plastica monouso
  2. Adozione di misure preventive relative ai rifiuti
  3. Obblighi nella produzione, possesso e gestione dei residuos
  4. Responsabilità estesa del produttore anche per rifiuti (compresi rifiuti di imballaggio) e imballaggi
  5. Plastic tax: Accisa sulla plastica non riutilizzabile sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili
  6. Imposta sullo smaltimento in discariche, sull’incenerimento e sul coincenerimento di rifiuti

 

  1. RESTRIZIONI SULLA PLASTICA MONOUSO.

Obiettivi di riduzione e divieti: La legge stabilisce degli obbiettivi di riduzione di peso di alcuni prodotti in plastica monouso presenti sul mercato (bicchieri, coperchi, contenitori per alimenti ecc…) introducendo l’obbligo, per tutti gli agenti coinvolti nella commercializzazione dei suddetti prodotti, di adottare misure per ridurre le emissioni di CO2, promuovere l’uso di alternative riutilizzabili e di farli pagare separatamente al consumatore. Inoltre, si vieta l’immissione nel mercato di alcuni prodotti di plastica monouso (piatti in plastica, cannucce, ecc…), nonchè prodotti che contengano microsfere di plastica oxodegradabili.

Si introducono altresì dei requisiti di progettazione e marcatura per i contenitori di plastica per bevande e determinati prodotti di plastica monouso (ad esempio, i consumatori dovranno essere informati in merito alle opzioni di gestione dei rifiuti appropriate per il prodotto)

  1. MISURE PREVENTIVE RELATIVE AGLI IMBALLAGGI E AI RIFIUTI
  1. Promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché progettazione di prodotti efficienti e durevoli in termini di vita utile. Si mira ad evitare l’uso di imballaggi superflui.
  2. Divieto di distruzione o smaltimento in discarica delle eccedenze invendute di alcuni prodotti di consumo e non deperibili, come i prodotti tessili, i giocattoli e gli apparecchi elettrici, a meno che non debbano essere distrutti per obbligo normativo o per la protezione dei consumatori.
  3. Acqua potabile: gli stabilimenti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dovranno offrire la possibilità di bere gratuitamente acqua non confezionata.
  4. Negozi di alimentari: devono accettare l’uso di contenitori riutilizzabili appropriati ed hanno determinati obblighi di informazione ai clienti.

Entro il 1° gennaio 2023, i punti vendita al dettaglio di alimenti di 400 metri o più di superficie di vendita devono destinare almeno il 20% della superficie di vendita a prodotti privi di imballaggio primario, ossia prodotti sfusi o imballaggi riutilizzabili.

  1. Rifiuti pericolosi: i produttori iniziali di rifiuti pericolosi dovranno, entro il 1° luglio 2022, disporre di un piano di smaltimento che preveda sistemi di riduzione della quantità di rifiuti e la loro pericolosità. Vi sono alcune eccezioni (se si generano meno di 10 tonnellate all’anno o per produttori in possesso di un certificao EMAS o equivalente, ecc…)
  2. Si fissano obbiettivi di riutilizzo degli imballaggi e contenitori
  1. ALTRE NOVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE, POSSESSO E GESTIONE DEI RESIDUOS E IMBALLAGGI

 

Obblighi del produttore iniziale o di detentori di rifiuti: la responsabilità del produttore iniziale del o del detentore dei rifiuti sussisterà fino al completo trattamento degli stessi, che dovrà essere debitamente documentato.

Le imprese che trattino con rifiuti pericolosi (venditori, trasportatori, incaricati allo smaltimento) dovranno, in determinati casi, sottoscrivere assicurazioni.

Riciclo: si vuole dare impulso alla raccolta differenziata e si prevedono nuove misure per la gestione dei rifiuti (divieto di incenerimento, gestione dello smaltimento specifica per determinati rifiuti, come quelli  organici, oli usati, rifiuti da costruzione ecc..). Per tutti i rifiuti da imballaggio, viene stabilito un obiettivo di riciclo del 65% nel 2025 e del 70% nel 2030

A partire dal 2025, scatteranno nuovi requisiti di etichettatura degli imballaggi. Più precisamente, sarà necessario indicare quando gli imballaggi sono riutilizzabili e se fanno parte di un sistema di deposito, precisando il contenitore o la frazione in cui devono essere depositati.

  1. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (RAP)

 

I produttori sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato: si prevede l’estensione del regime di responsabilità estesa del produttore anche per tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in modo che questi si assumano il costo della gestione dei rifiuti.

Il contributo finanziario che i produttori devono versare è modulato secondo criteri di economia circolare e per ogni tipologia di imballaggio, tenendo conto di diversi parametri (es. natura e quantità del materiale utilizzato per la fabbricazione, durabilità, riparabilità, riutilizzo e riciclaggio, presenza di sostanze pericolose). Nel caso in cui il produttore soddisfi determinati criteri di efficienza, gli verrà applicato un premio al contributo , in caso contrario ci sarà una penalità.

È importante sottolineare che si amplia la definizione di produttore, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/851, quindi verranno considerati come produttori anche i venditori a distanza da un Paese terzo, le piattaforme di e-commerce, ecc…

  1. PLASTIC TAX: ACCISA SULLA PLASTICA NON RIUTILIZZABILE SUGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA NON RIUTILIZZABILI

Come funziona?

Il 1 gennaio 2023 è entrata in vigore la plastic tax, che prevede una tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni kg di imballaggi in plastica monouso non riutilizzabile (si intende come tale il prodotto progettato per uso singolo, sebbene possa essere assoggettato ad usi alternativi) che si applica a:

  • Produzione, importazione in Spagna e acquisto intracomunitario di imballaggi in plastica (o che contengono plastica) non riutilizzabili, siano essi pieni che vuoti, per uso finale all’interno il mercato spagnolo;
  • comprende sia i materiali di imballaggio (vuoti) sia i prodotti confezionati;
  • è applicabile agli imballaggi primari, secondari e terziari (rientreranno nei beni tassabili anche i semilavorati quali film, tappi e chiusure, così come quelli utilizzati per la presentazione e commercializzazione dei prodotti)
  • non sono inclusi i contenitori necessari per il funzionamento del prodotto in sé durante tutta la vita utile del prodotto (ad esempio, non sarà tassata la plastica della biro, né i sacchetti per l’immondizia, né gli accendini o gli stick dei deodoranti, ecc…)

Alcuni esempi pratici: si tassa sia la bottiglia d’acqua di plastica (imballaggio primario), che la plastica delle confezioni da 6 bottiglie (secondario), sia il film che tiene insieme grandi quantitativi di bottiglie (terziario). Anche se la bottiglia d’acqua potrebbe essere riciclata o sarebbe riciclabile, non è disegnata e pensata per essere riutilizzata nel mercato, non è la sua finalità.

Ad ogni modo, riteniamo opportuno che si effettui un’analisi caso per caso.

N.B. si tassa esclusivamente la percentuale di plastica non riciclata presente nel materiale di imballaggio, non tutto l’imballaggio contenente plastica.

Esenzioni:  

la legge prevede alcuni casi di non assoggettamento, tra cui:

  • l’acquisto intracomunitario o l’importazione di prodotti soggetti all’imposta quando non superano i 5 kg di plastica al mese
  • La fabbricazione di contenitori che vengono distrutti o destinati alla vendita al di fuori della Spagna.
  • Prodotti destinati all’ uso sanitario, medico e quelli non progettati per essere consegnati come merci
  • Coloranti, vernici, lacche e adesivi polimerici
  • Plastica riciclata sia chimicamente sia meccanicamente.

Obblighi:

  • I contribuenti devono iscriversi presso un registro territoriale ed ottenere un codice di identificazione della plastica (salvo gli importatori e gli acquirenti intracomunitari che non superano la soglia di 5 kg di plastica al mese).
  • I contribuenti non resdenti in Spagna devono nominare un rappresentante che dovrà iscriversi presso il registro di cui sopra.
  • Nelle importazioni, nella dichiarazione doganale (la liquidazione passerà per Dogana) deve essere indicato il peso della plastica non riciclata del prodotto
  • Il periodo di liquidazione sarà mensile o trimestrale a seconda del periodo di liquidazione dei contribuenti nell’IVA.
  • I produttori devono tenere una contabilità dei prodotti ottenuti, mentre gli acquirenti intracomunitari dovranno tenere un registro di magazzino. I suddetti libri dovranno essere depositati presso l’agenzia delle entrate ogni trimestre (o ogni mese, in caso).

Chi deve sostenere l’imposta?

Nei casi di prima vendita dopo la produzione: il produttore, che deve trasferire l’imposta al suo cliente inserendo le informazioni fiscali pertinenti nella fattura di vendita del prodotto (alla prima consegna).

In caso di acquisto intracomunitario o di importazione: l’acquirente, che deve sopportare e pagare l’imposta.

Dunque, il produttore sarà obbligato a iscrivere i kg di plastica consegnati e la relativa imposta, mentre l’acquierente potrà chiedere al proprio fornitore di specificare in fattura i kg di plastica non riciclata inclusi nel prodotto, nonché l’imposta pagata per tali prodotti.

Infine, in caso di possesso irregolare (si intende come tale il possesso, la commercializzazione, il trasporto o l’utilizzo nel territorio spagnolo di prodotti soggetti a imposta senza che sia dimostrata la loro fabbricazione, importazione, acquisto intracomunitario o acquisto nel territorio spagnolo), si considera contribuente il possessore o chi trasporta o utilizza i suddetti prodotti.

Questioni pratiche:

  1. Fabbricante spagnolo vende il prodotto ad altro paese UE o extra UE: non imposizione fiscale
  2. Fabbricante spagnolo A vende a impresa spagnola B per vendita a altro paese UE o extra UE: A paga l’imposta, B deve chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate (si ricorda che il fabbricante trasferisce l’imposta sull’impresa acquirente)
  3. Acquisizione intracomunitaria o importazione da parte di impresa spagnola (B), che invia i prodotti a altro paese UE o extra UE:
  • Invio rapido: esenzione dall’imposta
  • Invio “lento” (valutare caso per caso, prima delle dichiarazioni): B paga l’imposta e richiede una deduzione dall’imposta successiva
  1. Imposta sullo smaltimento in discariche, sull’incenerimento e sul coincenerimento di rifiuti

La tassa, di natura indiretta, sul deposito dei rifiuti in discarica, sull’incenerimento e sul coincenerimento dei rifiuti, armonizza a livello statale la tassa già esistente in alcune Comunità Autonome. Si tassa la consegna di rifiuti per lo smaltimento in discarica e la loro eliminazione o recupero energetico in impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, e matura al momento del deposito, dell’incenerimento o del coincenerimento dei rifiuti.

© Le presenti informazioni sono di proprietà di Escura e ne è vietata la riproduzione senza espressa autorizzazione.