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Trasformazioni, fusioni e scissioni: la Spagna dà attuazione alla direttiva UE 2019/2121 con una nuova regolamentazione sulle modifiche strutturali societarie

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore, in Spagna, il Regio Decreto-Legge del 28 giugno che, tra le altre misure, deroga la Legge 3/2009 del 9 aprile sulle modifiche strutturali delle società commerciali (LME).

La norma (a seguire la “nuova LME”) recepisce nell’ordinamento spagnolo la Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, e modifica numerosi aspetti del regime delle modifiche strutturali.

La nuova LME regola le modifiche strutturali delle società commerciali (trasformazione, fusione, scissione e cessione globale dell’attività), sia interne che transfrontaliere intra ed extra UE, e si applicherà alle modifiche strutturali delle società i cui progetti non siano ancora stati approvati dalle società interessate prima del 29 luglio 2023.

1.- Struttura

La struttura della nuova LME differisce in modo significativo dalla legge precedente, si compone di una parte generale applicabile a tutte le modifiche strutturali (interne e transfrontaliere) e una parte speciale che regola in modo specifico ciascun tipo di modifica strutturale societaria.

2.- Principali novità procedimentali

Sebbene il procedimento generale sia rimasto invariato, vengono richiesti ulteriori documenti necessari ai fini delle suddette operazioni, in particolare:

Progetto:

(i) Per tutte le operazioni di modifica strutturale, compresa la trasformazione, sarà necessario preparare un progetto di modifica strutturale

(ii) Il progetto dovrà essere accompagnato da certificati che attestino che la società è in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali.

(iii) L’assemblea dei soci avrà la facoltà di apporre modifiche al progetto.

Pubblicità:

Fatto salvo il caso di modifiche strutturali adottate da un’assemblea totalitaria all’unanimità, oltre al progetto, sarà necessario predisporre una relazione che informi i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della possibilità di presentare osservazioni sull’operazione proposta fino a 5 giorni lavorativi prima dell’assemblea generale. La suddetta operazione dovrà essere pubblicata sul sito web della società o depositata presso il Registro delle Imprese

Resoconto predisposto dall’organo di amministrazione:

La relazione degli amministratori deve comprendere una sezione dedicata ai soci nonché un’altra riservata ai dipendenti. Le due sezioni possono far parte di un’unica relazione oppure di due relazioni separate.

La sezione dedicata ai dipendenti dovrà illustrare quali saranno le conseguenze sui rapporti di lavoro, eventuali modifiche sostanziali delle condizioni di impiego, cambi della sede di lavoro e il modo in cui l’operazione influisce sulle società controllate.

L’organo di amministrazione metterà il progetto e la relazione (o le relazioni) a disposizione deisoci  e dei rappresentanti dei dipendenti o, se del caso, dei dipendenti stessi.

Relazione di un esperto indipendente:

Di norma, per quasi tutte le operazioni di modifica strutturale è richiesta la predisposizione di una relazione da parte di un esperto indipendente, con un parere sull’adeguatezza del compenso offerto ai soci che abbiano il diritto di cedere le proprie azioni o quote sociali. Inoltre, su richiesta degli amministratori, la relazione può contenere una valutazione circa eventuali garanzie offerte ai creditori.

3.- Meccanismi di protezione

Protezione dei soci

Nelle fusioni e nelle scissioni, si esclude la possibilità di impugnare per divergenze sui concambi. I soci che votino contro la delibera di fusione o scissione possono chiedere una compensazione in via giudiziale.

Viene riconosciuto il diritto di alienare le quote o le azioni nei casi di trasformazione interna (nazionale), di fusione per incorporazione di una società posseduta al novanta per cento (se non vengono redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti) e nelle operazioni transfrontaliere quando gli azionisti saranno soggetti a una legge straniera. Inoltre, la nuova normativa disciplina una procedura che consente agli azionisti di richiedere un risarcimento supplementare presso il Tribunale in caso di disaccordo con il risarcimento offerto dalla società.

Tutela dei dipendenti

I dipendenti, così come i creditori e i soci, hanno il diritto di presentare osservazioni sul progetto di modifica strutturale, di cui l’assemblea generale deve tenere conto al momento dell’approvazione.

Tutela dei creditori

Viene inoltre abolito il tradizionale diritto di opposizione alle fusioni e alle scissioni, sostituito da un sistema di garanzie adeguate che si riflettono nelle diverse fasi della procedura:

Nel progetto di modifica strutturale, gli amministratori devono indicare se l’operazione ha implicazioni per i creditori e, in caso affermativo, le eventuali garanzie personali o reali offerte a questi ultimi. Inoltre, in presenza di una relazione di un esperto indipendente, si consente a quest’ultimo di esprimere un parere sull’adeguatezza delle garanzie offerte e  viene  stabilita una procedura che consente ai creditori di esercitare il diritto di ottenere garanzie adeguate, se del caso.

Oltre alle novità sopra descritte, la nuova LME disciplina le disposizioni generali e speciali per le operazioni transfrontaliere.

Si può accedere alla Gazzetta Ufficiale spagnola attraverso il seguente link: accedi

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