Nel caso in cui si realizzi la compravendita di un immobile sito in territorio spagnolo con elementi internazionali di natura soggettiva, e cioè con almeno una delle parti implicate non avente nazionalità spagnola, in occasione della stesura e della firma della scrittura pubblica dinanzi al notaio si rende necessario prestare attenzione a quattro questioni fondamentali:

1.- Identificazione dello straniero.

L’identificazione dello straniero viene effettuata documentalmente, operandosi una distinzione tra cittadini comunitari, che hanno bisogno solo di un Documento di Identità nazionale ai fini dell’identificazione, e stranieri extracomunitari, che devono esibire il proprio passaporto o la tessera di residenza.

2.- Número de Identidad de Extranjero (NIE).

Il Número de Identidad de Extranjero (NIE) viene rilasciato dagli Uffici Immigrazione o dai Commissariati di Polizia. La regola generale ne prevede l’ottenimento da parte di tutti gli stranieri. Nuovamente si ripropone una distinzione tra i cittadini comunitari che hanno l’obbligo, in ogni caso, di richiederlo e gli extracomunitari che già ne dispongono in quanto abbiano ottenuto la tessera di residenza.

La mancata allegazione del NIE non impedisce il perfezionamento della scrittura pubblica di compravendita, tuttavia rende impossibile la liquidazione dell’imposta corrispondente e la registrazione della scrittura stessa nel Registro della Proprietà.

3.- Stato civile dello straniero.

Al momento della stesura e della firma della scrittura, lo straniero ha l’obbligo di segnalare il suo stato civile; occorre segnalare che non vi è un obbligo specifico in capo al notaio spagnolo di verificare lo stato civile segnalato dallo straniero.

4.- Regime economico matrimoniale.

Se lo straniero comunica che il suo stato civile è sposato, deve specificare anche quale sia il regime economico matrimoniale adottato.

Per determinare quale sia la legge applicabile al matrimonio, occorre fare riferimento alle norme di Diritto Internazionale Privato Spagnolo e, in particolare, a quanto stabilito nell’articolo 9, comma 2, del Codice Civile Spagnolo, che fissa quattro punti di connessione accessori. Nell’articolo 9, comma 3, del Codice Civile Spagnolo, sono regolati gli accordi matrimoniali e viene ivi stabilito que i coniugi possono decidere in tali accordi, come legge applicabile al matrimonio, la legge del luogo di residenza e del Paese di cui abbiano la nazionalità.

Ciononostante, a partire da gennaio 2019, entreranno in vigore due Regolamenti Europei (solo in quei Paesi dell’Unione che hanno accettato la cooperazione rinforzata), uno inerente alla legge applicabile al matrimonio e l’altro alle coppie registrate.

Occorre infine precisare che nel caso in cui la parte venditrice non riesieda in territorio spagnolo, a prescindere dalla sua nazionalità, vi è l’obbligo accessorio della parte acquirente di trattenere dal prezzo di vendita dell’immobile e poi versare, all’Agenzia delle Entrate Spagnola, per conto del venditore una somma pari al 3% del prezzo di vendita a titolo di Imposta sul Reddito dei non Residenti; il suddetto iter procedurale si applica anche per le somme da corrispondere a titolo di Plusvalenza Municipale. L’acquirente, infatti, diviene sostituto di imposta, pertanto su di lui verte l’obbligo di soddisfare gli importi precedentemente menzionati.